CODICE DEONTOLOGICO

Nella sua qualità di impresa che fornisce, tra l'altro, servizi assimilabili alla prevenzione sul piano amministrativo delle frodi, la Ineo srl ha adottato e notificato al Garante della Privacy, in data 13 Marzo 2015, il seguente codice deontologico.

Codice Deontologico delle Imprese che forniscono servizi assimilabili alla prevenzione delle frodi

Preambolo
Considerata la rilevanza sociale dell'attività di prevenzione delle frodi e la delicatezza e complessità delle operazioni effettuate nello svolgimento di tutte o anche solo di una delle attività previste quali la raccolta, l'analisi e la valutazione delle informazioni utili alla prevenzione delle frodi inerenti sia l'identità del soggetto che la veridicità delle dichiarazioni rese e della documentazione proposta ovvero il reperimento di qualunque altro elemento utile alla verifica istruttoria ad accertare la reperibilità ed affidabilità del soggetto richiedente e delle informazioni da questo rese, gli operatori del settore ritengono opportuno stabilire regole omogenee per la categoria professionale delle imprese che forniscono tali servizi (di seguito anche società antifrode), in applicazione della normativa, anche regolamentare, di cui al T.U.L.P.S. (R.D. n. 773/1931), al relativo Regolamento di Esecuzione (R.D. 635/1940) e del D. Lgs 30.6.2003 n. 196 e del reg. Eu 679/2016. L'attività professionale di prevenzione delle frodi, nella sua più ampia accezione, è improntata alla scrupolosa osservanza delle regole fondamentali di integrità morale, responsabilità professionale e riservatezza oltre il normale rispetto di tutte le leggi vigenti.

Premessa
Le società antifrode sottoscrivono il presente codice di deontologia e di buona condotta sulla base delle seguenti premesse:

  1. il trattamento dei dati personali, effettuato nell'ambito dell'attività antifrode qui descritta, deve svolgersi nel rispetto dei diritti, delle libertà fondamentali e della dignità delle persone interessate, in particolare del diritto alla protezione dei dati personali, del diritto alla riservatezza e del diritto all'identità personale;

  2. con il presente codice sono individuate adeguate garanzie e modalità di trattamento a tutela dei diritti degli interessati da osservare nel perseguire finalità di tutela del credito e di contenimento dei relativi rischi, in modo da prevenire le frodi, migliorare la valutazione del rischio assunto e quindi agevolare l'accesso al credito e l'erogazione dello stesso;

  3. tutti coloro che utilizzano dati personali per le finalità sopra indicate devono osservare le regole deontologiche stabilite dal presente codice come condizione essenziale per la liceità e la correttezza del trattamento;

  4. il presente codice non riguarda sistemi informativi di cui sono titolari soggetti pubblici e, in particolare, il sistema pubblico di prevenzione, sul piano amministrativo, delle frodi nel settore del credito al consumo, con specifico riferimento al furto d'identità basato su un archivio centrale informatizzato ai sensi dell'articolo 30-ter, comma 2, del D. Lgs. 13.8.2010 n. 141.

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